1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e III si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
2) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;
3) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;
4) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;
5) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;
6) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.