Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e III si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

          a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate

 

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dall'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

          b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

              1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

              2) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

              3) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

              4) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

              5) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

              6) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.